Tribunale di Salerno: Fideiussione modello ABI – Violazione valori costituzionali – Nullità totale – Rilevabilità d’ufficio.

MARIO MANZO
Avvocato - Legale ExparteDebitoris
MARIO MANZO
Tribunale di Salerno: Fideiussione modello ABI – Violazione valori costituzionali – Nullità totale – Rilevabilità d’ufficio.

Numero Sentenza 2084 Anno Sentenza 2020 Data Sentenza 19/08/2020

Secondo il Giudice Salernitano, dott. Mattia Caputo, il mero dato della coincidenza oggettiva delle condizioni contrattuali pattuite con quelle famose di cui agli artt. 2), 6) ed 8) del Modello A.B.I. è condizione necessaria e sufficiente per ritenere che l’invalidità dell’intesa “a monte“ tra Istituti di credito, volta a restringere la concorrenza, si estenda in via derivata al contatto di garanzia a “valle“, stipulato tra la singola Banca ed il singolo garante… aderendo all’orientamento già espresso dalla Suprema Corte dapprima con  Ordinanza n. 28910/2017 e, più di recente ribadito con sentenza n. 21878 del 15/6/2019.

Naturalmente trattasi di nullità totale .

Per il Tribunale  di Salerno, deve escludersi l’applicabilità della nullità parziale ex art. 1419 c.c. perché il rispetto dei superiori valori di solidarietà, muniti di rilevanza costituzionale (art. 2 e 41 Cost.) che permeano tutto l’impianto dei rapporti tra privati, dalla fase prenegoziale (art. 1137 c.c.) a quella esecutiva (artt. 1175, 1375 c.c.), ben giustifica la sanzione della nullità assoluta anche per scoraggiare comportamenti distorsivi del mercato (che rappresenta un valore costituzionale ex art. 41 Cost. , dunque espressione di interesse generale) e realizzare quella funzione di “private enforcement“ a  tutela della concorrenza che l’ordinamento ormai attribuisce  anche ai privati cittadini attraverso il recepimento della Direttiva n. 2014/104/EU.

Nullità – secondo il Giudice Salernitano – che può essere rilevata, ex art. 1421 Cod. Civ., dal Giudice in ogni stato e grado del processo, in ossequio anche alle sentenze della Corte di Cassazione SS.UU, che con le pronunce gemelle n. 26242 e 26243 del 2014 ha stabilito che il giudice ha il potere-dovere di rilevare “ex officio“, laddove emerga dagli atti di causa, l’eventuale nullità del contratto.   

 

MARIO MANZO
Avvocato - Legale ExparteDebitoris
MARIO MANZO

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *