Ancora una pronuncia particolarmente interessante in tema di fideiussioni conformi allo schema ABI!
Oltre a rimarcare il principio secondo cui la nullità per violazione della normativa antitrust, benché parziale, può essere rilevata in ogni stato e grado del giudizio fino all’udienza di precisazione delle conclusioni (come è avvenuto nel caso de quo), la Corte di Appello di Torino ha esteso la portata applicativa del provvedimento della Banca di Italia anche alle fideiussioni specifiche.
Invero, nel rilevare che le clausole 2,6 e 8 delle fideiussioni sono di per sé anticoncorrenziali, la Corte piemontese ha stabilito che tale caratteristica sussiste in relazione a qualsiasi tipologia di fideiussione riproduttiva del modello ABI, anche se si tratta di fideiussioni specifiche.
Il solo aspetto rilevante, ai fini della declaratoria di nullità, è che “il contratto fideiussorio sia riproduttivo delle tre disposizioni lesive individuate, cioè degli articoli 2,6 ed 8 dello schema contrattuale di fideiussione predisposto dall’ABI”.
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AVV. ANTONELLA CAPACCIO
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