Fideiussioni ABI – Violazione legge antitrust – Nullità assoluta e totale – Contratti stipulati ante provvedimento Banca D’Italia del 02.05.2005. Corte di Appello di Bari, sentenza n. 1510/2020 pubblicata il 02.09.2020

Fideiussioni ABI – Violazione legge antitrust – Nullità assoluta e totale – Contratti stipulati ante provvedimento Banca D’Italia del 02.05.2005. Corte di Appello di Bari,  sentenza n. 1510/2020 pubblicata il 02.09.2020

Numero Sentenza 1510 Anno Sentenza 2020 Data Sentenza 02/09/2020

Segnalazione e commento a cura dell’avv. Filippo Grattagliano

La Corte di Appello di Bari, pronunciandosi in sede di gravame, su una sentenza resa nell’ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, esplicita con in modo chiaro e puntuale alcuni importanti principi in tema di violazione della normativa antitrust da parte delle fideiussioni predisposte secondo lo schema ABI:

  • La nullità delle suddette fideiussioni può essere rilevata anche d’ufficio dal Giudice, oltre che dalle parti. Inoltre, essa non è soggetta ad alcuna limitazione, potendo essere sollevata per la prima volta in un giudizio di appello (proprio come accaduto nel caso di specie);
  • La nullità delle fideiussioni ABI è totale, travolgendo l’intero contratto e non le singole clausole incriminate. Invero “… difficilmente si può ipotizzare che la Banca avrebbe acconsentito ugualmente a stipulare il contratto di fideiussione qualora il fideiussore si fosse opposto alla inserzione nel contratto delle clausole incriminate…”;
  • La nullità delle fideiussioni in parole colpisce anche i contratti che siano stati stipulati prima del provvedimento della Banca di Italia del 2005. Dunque, anche se si tratta di contratti conclusi prima dell’accertamento della loro illiceità da parte dell’Autorità indipendente preposta alla regolazione di quel mercato, essi sono comunque nulli, in quanto ciò che rileva è la condotta illecita ed anticoncorrenziale tenuta dal sistema bancario;
  • Devono ritenersi nulle tutte le fideiussioni che si conformino pedissequamente allo schema predisposto dall’ABI, purché contengano la sostanza delle clausole restrittive della libertà di concorrenza.

Ebbene, applicando i principi sopra enunciati, i giudici pugliesi, in riforma della sentenza di primo grado, hanno dichiarato la nullità della fideiussione sottoscritta dagli appellanti e revocato il decreto ingiuntivo nei loro confronti.

 

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