Il tasso di mora deve essere valutato per il reato di usura anche solo se promesso. Tribunale di Pavia, Ordinanza del 31 Ottobre 2018.

AVV. ANTONIETTA CALDARONE
Avvocato redazione ExparteDebitoris
AVV. ANTONIETTA CALDARONE
Il tasso di mora deve essere valutato per il reato di usura anche solo se promesso. Tribunale di Pavia, Ordinanza del 31 Ottobre 2018.

La giurisprudenza di legittimità oramai ritiene pacifico che nella verifica del superamento del tasso soglia, debba anche essere presa in considerazione la verifica della pattuizione sul tasso di mora. Verifica che deve necessariamente compiersi tenendo conto del d.l. n. 394 del 2000 all’interno del quale si impone la valutazione di tutti gli elementi pattuiti indipendentemente dal fatto che siano in concreto praticati.

Il Giudice prendendo atto della controversia in giudizio, parte dall’assunto che il decreto legge del 29 dicembre 2000 n. 394, dispone che ai fini dell’applicazione dell’art. 644 del c.p. e dell’art. 1815 seconda comma si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono comunque promossi o convenuti, a qualunque titolo ed indipendentemente dal momento del pagamento.

Ragion per cui è lo stesso Legislatore che in sede di interpretazione autentica chiarisce che sono “Usurari” gli interessi dovuti a qualunque titolo, non escludendosi pertanto dall’indagine gli interessi moratori.

Tenuto conto che gli stessi, debbano essere assolutamente ricompresi nell’indagine del superamento del tasso soglia, si deve aggiungere che tale verifica debba essere fatta in prima battuta al momento della stipula contrattuale e non aumentando i TEGM del 2,1% in quanto la stessa logica di maggiorazione si basa su di un’indagine statistica condotta nel 2002 e contraria alla metodologia imposta dalla legge.

“(…) va da sé che per la verifica del superamento del tasso soglia debbono essere presi in considerazione oltre gli interessi moratori anche tutti gli altri costi collegati al credito per la determinazione del TEG(…)”.

 

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