Per il Dott. Provenzano del Tribunale di Massa, nella materia bancaria stante la complessità della materia del contendere, anche nell’ipotesi di documentazione insufficiente ben può essere ammesa la Ctu contabile purchè, parte attrice abbia fornito prova della sussistenza del rapporto bancario, producendo in giudizio anche solo parte della documentazione contabile rilevante e ad essa pertinente.
E nell’ipotesi che tale documentazione non risulti prodotta per intero, ciò non consente, di per sè solo, di negare l’accesso alla C.T.U., non potendosi comunque eslcudere che l’ausiliario dell’Ufficio possa, attraverso la consultazione di quella disponibile, ricostruire comunque l’evoluzione contabile del rapporto (cd. consulenza percepiente).
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Avvocato redazione ExparteDebitoris
AVV. MATTIA PASSARELLA
AVV. MATTIA PASSARELLA
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