La mancata indicazione del regime finanziario adottatto nel mutuo viola non solo la trasparenza bancaria ed il principio di correttezza e buona fede contrattuale, ma anche il requisito della determinazione del tasso di interesse applicato. Tribunale di Massa, Sentenza n. 384 del 05 agosto 2020.

MARIO MANZO
Avvocato - Legale ExparteDebitoris
MARIO MANZO
La mancata indicazione del regime finanziario adottatto nel mutuo viola non solo la trasparenza bancaria ed il principio di correttezza e buona fede contrattuale, ma anche il requisito della determinazione del tasso di interesse applicato. Tribunale di Massa, Sentenza n. 384 del 05 agosto 2020.

Numero Sentenza 384 Anno Sentenza 2020 Data Sentenza 05/08/2020

Secondo il Tribunale di Massa, l’omessa indicazione del regime finanziario adottato si pone in contrasto non soltanto con la disciplina in materia di trasparenza bancaria e con il principio di correttezza e buona fede contrattuale, ma anche in rapporto alla necessaria determinatezza del tasso di interesse applicato ed in riferimento al mancato rispetto del regime formale previsto ad substantiam  ex art. 1284 e art. 117 commi 1 e 4 T.U.B.

Ed invero, secondo il Dott. Provenzano, già la Corte di Cassazione (Cfr. Cass. N. 12276/2010, conf. Id. n. 17496/2018, Id. n. 3480/2016, Id. n. 2072/2013, Id. n. 25205/2014) ha escluso che il richiamo, contenuto nei contratti di conto corrente bancari, alle condizioni cd. uso piazza integri relatio idonea ad indicare “ criteri prestabiliti “ ed “ elementi estrinseci“ funzionali alla corretta pattuizione in forma scritta del tasso di interesse ; a maggior ragione  – deve ragionevolmente ritenersi – deve escludersi che possa considerarsi valida, a tal fine, una relatio che non faccia riferimento alcuno a siffatti criteri ed elementi ( segnatamente al regime finanziario ed al criterio di calcolo degli interessi )  e che attenga, piuttosto al risultato contabile derivante dal ricorso a criteri di determinazione del tasso non affatto estrinsecati in modo esplicito né nel contratto, né nella documentazione ad essa allegata e tanto meno “ obiettivamente individuabili “ attraverso il loro esame ; sempre secondo la Cassazione “ ciò che importa, onde ritenere sussistente il requisito della determinabilità dell’oggetto del contratto di cui all’art. 1346 c.c. è che il tasso d’interesse sia desumibile dal contratto , senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all’Istituto mutuante …ed i dati ed il criterio di calcolo devono perciò essere facilmente individuabili in base a quanto previsto dalla clausola contrattuale ( Cfr. Cass. N. 8028/2018).

E va rimarcato che il mero richiamo al risultato finale “ fotografato” dal piano di ammortamento non può ritenersi, di per sé solo, esplicitazione del “ criterio di calcolo “ degli interessi in base al quale esso è predisposto , né, tanto meno, del  regime  finanziario ( del quale non viene fatta menzione alcuna nel testo contrattuale e nella documentazione allegata )  applicato ai fini della composizione della rata e del monte interessi complessivo.

Del resto, secondo il Tribunale di Massa, se fosse sufficiente ad integrare la determinatezza del prezzo del finanziamento – ( ovvero tasso effettivo) –  la mera allegazione del piano di ammortamento ( potendosi detto tasso evincere dal raffronto tra l’importo del capitale da rimborsare e quello degli interessi da corrispondere, previa individuazione , attraverso accurata analisi matematica, del regime finanziario non espresso nel testo contrattuale ), ad analoga conclusione dovrebbe ragionevolmente pervenirsi anche con riferimento agli altri elementi che concorrono ad individuare il contenuto del contratto di mutuo , quali l’ammontare del capitale finanziato, il numero delle rate di rimborso, il loro ammontare e la loro periodicità , potendo allo steso modo anche tali dati ricavarsi dal piano di ammortamento , essendo anch’essi desumibili dal medesimo piano.

Prosegue il dott. Provenzano, che sulla determinazione dell’oggetto del contratto già le Sezioni Unite con una recente sentenza n. 8770/2020, depositata in data 12.05.2020 , con riferimento ai cd. contratti derivati finanziari , ma con ratio decidendi estensibile alle convenzioni del mercato del credito, hanno espressamente affermato l’esigenza , ai fini di “ una precisa misurabilità/determinazione dell’oggetto del contratto “ , di tenere conto anche dei   “ cd. costi occulti “, tale dovendosi innegabilmente considerare , in difetto di esplicitazione in forma scritta del regime finanziario adottato per il calcolo degli interessi nei rapporti di finanziamento , il cd. differenziale di costo implicato dall’impiego della capitalizzazione composta in luogo di quella semplice.

MARIO MANZO
Avvocato - Legale ExparteDebitoris
MARIO MANZO

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *