Legittima la richiesta del correntista di ordinare alla banca l’esibizione ex art. 210 c.p.c. del contratto di conto corrente oggetto di causa. Tribunale di Lucca, Ordinanza del 27 Febbraio 2019.

AVV. ANTONIETTA CALDARONE
Segnalante
AVV. ANTONIETTA CALDARONE
Legittima la richiesta del correntista di ordinare alla banca l’esibizione ex art. 210 c.p.c. del contratto di conto corrente oggetto di causa. Tribunale di Lucca, Ordinanza del 27 Febbraio 2019.

Segnalazione a cura dell’avv. Antonietta Caldarone

Il contratto di conto corrente bancario non costituisce documentazione contabile ex art. 119 TUB e, quindi, non soggiace al limite temporale di conservazione per 10 anni stabilito da detta disposizione, per cui vi è un diritto autonomo del cliente alla copia del contratto, nascente dall’obbligo da parte della banca di eseguire il contratto secondo buona fede.

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AVV. ANTONIETTA CALDARONE
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