L’immeritevolezza del contratto “4YOU”. Cassazione Civile, Ordinanza del 07 Febbraio 2019.

L’immeritevolezza del contratto “4YOU”. Cassazione Civile, Ordinanza del 07 Febbraio 2019.

La Sesta Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione, senza soluzione di continuità con l’orientamento pressoché consolidato sulla questione de qua, ha statuito, con l’ordinanza annotata, che il contratto atipico, denominato “4YOU”, in virtù del quale l’Istituto di credito acquista immediatamente la disponibilità della somma erogata a mutuo da destinare all’acquisto di prodotti finanziari (con contestuale mandato senza vincoli di acquistare detti prodotti e lucrando gli interessi restitutori) e, simmetricamente, il sottoscrittore matura, solo alla scadenza, il premio del proprio investimento (a condizione che questo risulti attivo), non possa essere qualificato come meritevole di tutela, ai sensi del secondo comma dell’art. 1322 c.c.

Tale tipologia contrattuale si pone, difatti, in evidente contrasto con i principi costituzionalizzati di tutela del risparmio e di incentivo alle forme di previdenza (anche privata), ex artt. 38 e 37 Cost., dal momento che si fonda sullo sfruttamento, da parte di operatori professionali, peraltro in una situazione di potenziale conflitto di interessi con il cliente – investitore, delle preoccupazioni previdenziali di quest’ultimo, per il tramite di operazioni negoziali complesse di rischio e di unilaterale riattribuzione del proprio rischio d’impresa, in ordine alla gestione di fondi comuni .

Sebbene la Banca controricorrente deduca, in senso contrario, che il contratto de quo possa rientrare in un’operazione pienamente lecita (risolvendosi in un’erogazione di un finanziamento a lungo termine per l’acquisto immediato di strumenti finanziari), pregressa giurisprudenza di legittimità, con un’ermeneusi tuttora meritevole di condivisione, ha evidenziato l’abnorme squilibrio contrattuale intercorrente tra le controprestazioni, in quanto, mentre l’Istituto acquista l’immediata disponibilità della somma erogata a mutuo, da funzionalizzare all’investimento finanziario senza vincoli di mandato e, al contempo, lucra gli interessi restitutori, il sottoscrittore, sinallagmaticamente, può maturare, solo alla scadenza contrattuale, il premio del proprio investimento ed esclusivamente nel caso in cui questo risulti attivo.

È stato, peraltro, segnatamente, evidenziato come sia il fondativo intreccio di regole e vincoli del contratto atipico in questione a precludere il raggiungimento di un beneficio economico futuro a fini previdenziali per il cliente – investitore, che appare, viceversa, esposto unicamente a conseguenze svantaggiose. Ne deriva, quindi, che la composizione del piano finanziario «4 You», articolato in una serie di operazioni necessariamente interdipendenti (quali il finanziamento, l’acquisto di obbligazioni, la sottoscrizione dì quota di un fondo di investimento, la costituzione in pegno delle obbligazioni e della quota) non possa ritenersi descrivere una mera operazione di finanziamento per operazioni relative a strumenti finanziari, sia pure compiute con la partecipazione del soggetto che ha concesso il finanziamento stesso e, consequenzialmente, non possa essere ritenuta lecita e meritevole di tutela, ex art. 1322, secondo comma, c.c., a causa del notevole squilibrio contrattuale tra le parti contraenti.

 

 

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