Segnalazione a cura dell’ Avv. Antonella Capaccio.
Un’altra interessante pronuncia in materia di fideiussione!
Con l’ordinanza in commento, la Quarta Sezione Civile del Tribunale di Bari, in un giudizio di opposizione avverso un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, ha revocato la provvisoria esecuzione del decreto sul presupposto della nullità delle fideiussioni oggetto del giudizio.
Tale nullità, rilevata anche d’ufficio dal Giudice pugliese, deriva dalla violazione di norme imperative, ossia dalla violazione dell’art. 2, comma 2, della Legge 287/1990 (Legge Antitrust).
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AVV. ANTONELLA CAPACCIO
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