Per instaurare un giudizio volto alla declaratoria di nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust è necessario produrre, oltre al contratto di fideiussione ed entro lo scadere del termine istruttorio di cui all’art 183, comma 6, n 2 c.p.c:
- Il provvedimento della Banca d’Italia n 55/2005;
- Il modulo di fideiussione omnibus predisposto dall’ Abi nel 2003
L’omessa produzione della documentazione elencata comporta il rigetto dell’eccezione di nullità. In tal senso, si è pronunciato il Tribunale di Padova che, con la sentenza n 453 del 3 marzo 2020, ha rigettato la domanda di nullità di una fideiussione omnibus per violazione della normativa antitrust in quanto la parte non aveva assolto all’ onere su di essa incombente di allegare la documentazione in questione, sottolineando l’inderogabile necessità di una produzione tempestiva e rituale. Invero, ad avviso del Tribunale padovano “il provvedimento della Banca d’Italia si rileva necessario per verificare la corrispondenza delle clausole presenti nella fideiussione attenzionata a quelle oggetto di cesura da parte della Banca d’Italia con il provvedimento n 55/2005; il modulo costituisce, invece, un provvedimento di un’associazione di categoria, che non può essere quindi certamente annoverato tra le fonti del diritto … . Siffatta produzione deve essere rituale, ovverosia, deve rispettare le barriere preclusive stabilite dal codice di rito non potendosi giustificare una produzione tardiva, se non in forza dell’accoglimento di una istanza di rimessione in termini ai sensi dell’art 153 secondo comma c.p.c.”
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Avv. Simona Magazzeno
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