OBBLIGHI INFORMATIVI DELL’INTERMEDIARIO E RESPONSABILITA’ – ARTT. 21 E 23 TUF – CONCRETI SCENARI PROBABILISTICI – RESPONSABILITA’ PER INADEMPIMENTO “GRAVE”. Tribunale di Firenze, Sent. 24 febbraio 2020, Est. Gheraldini

Segnalante
Avv. Mario Manzo
OBBLIGHI INFORMATIVI DELL’INTERMEDIARIO E RESPONSABILITA’ – ARTT. 21 E 23 TUF – CONCRETI SCENARI PROBABILISTICI – RESPONSABILITA’ PER INADEMPIMENTO “GRAVE”. Tribunale di Firenze, Sent. 24 febbraio 2020, Est. Gheraldini

Commento a cura dell’Avv. Carmen Voria del Foro di Salerno

L’attività di intermediazione finanziaria è, di per sé, connaturata da una situazione di “asimmetria informativa” tra l’intermediario e l’investitore, in conseguenza della quale il primo dispone di determinate informazioni, mentre il secondo ne è generalmente privo e impossibilitato a ottenerle autonomamente. Al fine di porre rimedio a tale situazione, il legislatore ha imposto stringenti e precisi “obblighi informativi” che l’intermediario è tenuto a rispettare e che sono contenuti oggi nell’art. 21 T.U.F. (D.Lgs. n. 58/1998), che prevede testualmente che tale soggetto debba “acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati”. Dal dettato dell’art. 21 T.U.F., si evince inoltre che l’informativa non si esaurisce nella sola fase iniziale del rapporto contrattuale, ma si estende all’intera durata del contratto, per espressa previsione dello stesso articolo, che utilizza l’avverbio “sempre” nella parte in cui stabilisce che l’intermediario si adoperi affinché il cliente sia adeguatamente informato. Va ricordato inoltre, che, l’onere di aver adempiuto diligentemente ai propri doveri informativi è posto in capo all’intermediario, ai sensi dell’art. 23 comma 6 T.U.F., il quale al fine di consentire al cliente di valutare consapevolmente la scelta dell’investimento, è tenuto ad informarlo adeguatamente non solo in relazione alle caratteristiche oggettive dello stesso, ma anche e soprattutto con riguardo ai concreti scenari probabilistici noti o conoscibili dall’intermediario al momento della stipula, pena la responsabilità ex art 1455 c.c.

 

 

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Segnalante
Avv. Mario Manzo

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