Onere della Banca produrre i contratti in applicazione del principio di vicinanza della prova. Tribunale di Pescara, Sentenza del 04.10.2019.

AVV. ROSITA MAGAZZENO
Avvocato - Legale ExparteDebitoris
AVV. ROSITA MAGAZZENO
Onere della Banca produrre i contratti in applicazione del principio di vicinanza della prova. Tribunale di Pescara, Sentenza del 04.10.2019.

Segnalazione a cura dell’avv. Rosita Magazzeno del Foro di Salerno.
Con la recentissima sentenza del 04.10.2019, il Tribunale di Pescara conformandosi alla recentissima pronuncia della Cassazione (24051/2019), ribadisce che è onere della Banca che non ha adempiuto alla richiesta stragiudiziale ex art. 119 TUB, depositare i contratti del successivo giudizio di accertamento – e ripetizione dell’indebito – promosso dal correntista al fine di provare la legittimità degli addebiti contestati da quest’ultimo. Pertanto, il Giudice del Tribunale di Pescara ribadisce un importante principio “Non può farsi ricdere sull’istante l’onere di omessa produzione dei contratti,altrimenti di arriverebbe all’illogica conseguenza per cui il comportamento illegittimo della Banca, anzicchè andare a suo svantaggio le gioverebbe, comportando il rigetto della domanda del cliente, che pure si era premurato, prima di instaurare il giudizio di chiedere la documentazione necessaria a far valere il principio diritto”.
Inoltre, il Giudice ha altresì sancito che la mancata produzione dei contratti determina il rigetto dell’eccezione di prescrizione sollevata dalla Banca, con riferimento alle rimesse solutorie in quanto non è possibile accertare se il conto fosse affidato o meno.

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