Pignoramento immobiliare – Mancato deposito nota di trascrizione entro 15 giorni – Estinzione – Tribunale di Salerno, Sentenza del 21 Novembre 2018 – Dott. Jachia.

Pignoramento immobiliare – Mancato deposito nota di trascrizione entro 15 giorni – Estinzione – Tribunale di Salerno, Sentenza del 21 Novembre 2018 – Dott. Jachia.

Il Tribunale di Salerno, che spesso ha costituito il laboratorio per delle pronunce innovative e destinate ad aver seguito in molti altri Tribunali, ha pronunciato una interessante e per certi versi rivoluzionaria sentenza, con cui, accogliendo gli ultimi orientamenti della Corte di Cassazione (Cass. Sez III civ 17367/11, 7998/15 e 4751/16), ha affermato che, alla luce della nuova formulazione dell’art. 557 c.p.c., il mancato deposito, da parte del creditore procedente, della nota di trascrizione del pignoramento entro quindici giorni dalla sua restituzione da parte del conservatore dei pubblici registri immobiliari  (parliamo dell’ipotesi che si verifica praticamente sempre, ossia di quella in cui sia lo stesso creditore a procedere alla trascrizione a norma del terzo comma dell’art. 555 cpc,)  determina la perdita di efficacia del pignoramento, arrivando in tal modo ad estinguere una procedura esecutiva che peraltro si trovava in fase estremamente avanzata (l’immobile era già stato oggetto di aggiudicazione, mancando solo il decreto di trasferimento).

Sappiamo come la Suprema Corte abbia ormai abbracciato la teoria costitutiva che ritiene che il perfezionamento del pignoramento non passi solo dalla notifica dello stesso (notifica essenziale nei rapporti tra creditore pignorante e debitore pignorato) ma trovi il suo necessario completamento (essenziale per l’opponibilità ai terzi) nella trascrizione nei registri immobiliari (Cass. Civ. Sez. III n. 7998/15).

D’altronde la Suprema Corte, Sez. III Civ., con Sentenza n. 17367/11 era già stata chiara nel considerare la trascrizione “…elemento necessario per consentire al pignoramento immobiliare di esplicare tutti i suoi effetti, per cui non si può dare seguito ad una istanza di vendita proposta rispetto ad un bene immobile per il quale non sia presente il requisito della trascrizione del pignoramento,…”,

Sappiamo anche del resto  che i giudici di merito sono, nel campo delle esecuzioni immobiliari, spesso restii a recepire con immediatezza alcuni principi espressi dalla Suprema Corte, specie quando si tratta, come nel caso di specie, di far saltare per una irregolarità formale, un’intera procedura esecutiva, ed in particolar modo quando la irregolarità rilevata è potenzialmente in grado (in quanto più diffusa di quanto si immagina) di far saltare migliaia di procedure esecutive (se tempestivamente contestata), ma è quello che è avvenuto al Tribunale di Salerno!!!

La pronuncia è pertanto rivoluzionaria e foriera di possibili effetti devastanti, in quanto scarso peso si è dato, da parte di molti creditori, alla riforma del 2014  che, modificando il secondo comma dell’art 557 cpc, ha previsto che “Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell’atto di pignoramento e della nota di trascrizione entro quindici giorni dalla consegna dell’atto di pignoramento..“, senza (apparentemente) prevedere la sanzione della perdita di efficacia della procedura per il mancato deposito della sola nota di trascrizione (cfr art. 557 III comma cpc), ciò ha portato, molti creditori appunto, all’erronea convinzione di poter procedere alla trascrizione del pignoramento ed al relativo deposito della corrispondente nota, entro termini non perentori (si rilevano infatti in molte procedure depositi tardivi, se non anche, come nel caso oggetto della sentenza del Tribunale di Salerno la tardività della trascrizione stessa), ma così non è!!

Come infatti ha definitivamente chiarito Corte di Cassazione, con sentenza n. 4751 del 2016 della III Sez. Civ., “…senza deposito della nota di trascrizione del pignoramento, il processo esecutivo non può avere corso come evidenzia la sanzione della perdita di efficacia, che si riferisce… anche al mancato deposito della nota di trascrizione (con l’avvertenza che, evidentemente, sarà possibile il rilievo di eventuali fattispecie giustificative di una rimessione in termini in caso di inosservanza del termine”).

Pertanto il Collegio del Tribunale di Salerno con la citata Sentenza 4183 del 21.11.2018 ha definitivamente statuito  che “avendo il creditore procedente depositato il documento rappresentativo della nota di trascrizione del pignoramento oltre il termine di 15 giorni dal rilascio del stesso ed in assenza di richiesta concessione proroga per il deposito di tale documento, il pignoramento deve qualificarsi come inefficace, per violazione degli artt. 557 e 555 c.p.c., conseguendo la pronuncia di improcedibilità ed estinzione del procedimento esecutivo“, estinguendo la procedura esecutiva e creando un precedente che potrebbe portare all’estinzione di un gran numero di procedure in cui non si sia dato il giusto peso al termine per il deposito della nota (senza ovviamente motivare adeguatamente al G.E. eventuali ritardi del Conservatore dei Registri immobiliari che potrebbero giustificare eventuali ritardi del creditore procedente).

Lo strumento per contestare l’estinzione del processo esecutivo è l’istanza ex art 630 cpc, che va presentata non oltre la prima udienza successiva al verificarsi della causa di estinzione (quindi nel caso si contesti il mancato deposito nei 15 giorni della nota di trascrizione il termine finale entro cui presentare l’istanza sarà l’udienza ex art 569 che dispone la vendita), mentre il reclamo contro l’ordinanza del GE che accoglie o rigetta l’istanza va presentato al Collegio nel termine perentorio di venti giorni dall’udienza o dalla comunicazione dell’ordinanza con l’osservanza delle forme di cui all’art. 178 cpc e viene deciso con sentenza dal Collegio medesimo. Tale reclamo si differenzia da quello normalmente ammesso contro i provvedimenti del G.E. che dispongono o negano la sospensione della procedura ai sensi degli artt. 624 e 591 ter cpc, per i quali si applica la procedura prevista dall’art. 669 terdecies, le differenze sostanziali stanno nel termine per proporre reclamo di 20 giorni, al contrario di ciò che si legge erroneamente su molti siti web, che per il reclamo ex art 669 terdecies è di 15 giorni e nel provvedimento del Collegio che decide  in tale tipo di reclamo con ordinanza non impugnabile).

 

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