REGIME DI CAPITALIZZAZIONE COMPOSTA NON DICHIARATA IN CONTRATTO – COSTO OCCULTO – INDETERMINATEZZA TASSO DI INTERESSE – NULLITA’ – CORTE DI APPELLO DI BARI , Sent. n. 1890/2020 del 03.11.2020

Avv. MARIO MANZO
Avvocato - Legale ExparteDebitoris
Avv. MARIO MANZO
REGIME DI CAPITALIZZAZIONE COMPOSTA NON DICHIARATA IN CONTRATTO  – COSTO OCCULTO – INDETERMINATEZZA TASSO DI INTERESSE – NULLITA’  – CORTE DI APPELLO DI BARI , Sent. n. 1890/2020 del 03.11.2020

Numero Sentenza 1890/2020 Anno Sentenza 2020 Data Sentenza 03/11/2020

Secondo la Corte di Appello di Bari, per accertare l’effettivo prezzo di un finanziamento risulta insufficiente l’indicazione del solo TAN, ma è necessario indicare i criteri qualificanti del rapporto, quali i tempi di riscossione degli interessi ed il regime finanziario adottato.

Ancora, prosegue la Corte , nel piano di ammortamento sviluppato in regime composto – non dichiarato in contratto – a parità di importo finanziato, di TAN contrattuale, di durata del piano di rimborso e numero delle rate, il monte interessi ( prezzo del finanziamento ) è più alto e, di conseguenza sfavorevole al cliente rispetto all’applicazione del regime di capitalizzazione semplice e, la differenza rappresenta il costo occulto che secondo la Cassazione SS.UU. del 12.05.2020, deve essere dichiarato in contratto ai fini di “una precisa misurabilità/  determinazione dell’oggetto del contratto”

Il principio per cui la determinatezza del tasso di interesse “ impone “ che il contratto preveda espressamente il regime finanziario adottato e, con esso, il criterio di calcolo degli interessi trova autorevole espressione nella giurisprudenza della Suprema Corte , secondo cui , “ la mera indicazione di un << riferimento numerico >> per il tasso di interessi può non risultare sufficiente ai fini del riscontro di determinatezza del relativo patto, ex art. 1346 c.c….ma – al contrario – il criterio in base al quale va stabilito un tasso deve essere oggettivo predeterminato e verificabile , senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all’Istituto mutuante, anche quando individuato per relationem “.

Qualora non vengono dichiarati in contratto si ha nullità della clausola per indeterminatezza del tasso di interesse ex artt. 1346-1418, 2° co., c.c. e per violazione della forma scritta prevista ad substantiam dall’art. 117, co. 4, TUB per gli interessi ultralegali.

Alla nullità della clausola relativa al tasso di interesse consegue, per effetto del meccanismo previsto dal comma 7 dell’art. 117 TUB, la sostituzione del tasso ultralegale applicato con il cd. tasso BOT .

Avv. MARIO MANZO
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