Segnalazione dell’Avv. Federico Pedonese del Foro di Lucca
Con la suddetta ordinanza, il Tribunale di Lucca, ha sospeso la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo emesso nei confronti del fideiussore della società. Il Giudice toscano ha sottolineato la presenza del fumus boni iuris ex art.649 c.p.c. per la sospensione dell’efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo in quanto l’eccezione di decadenza ex art.1957 cc dedotta dall’attore opponente il decreto, data la nullità della rinuncia al relativo termine, in quanto conforme al modello ABI dichiarato illegittimo dalla Banca d’Italia, è tale da ritenersi nulla.
La società cessionaria dell’originario credito aveva agito ad oltre 4 anni di distanza dalla chiusura e passaggio a sofferenza del conto corrente e in tal modo il Giudice ha ritenuto la sussistenza del fumus boni iuris stante i 4 anni trascorsi dalla notifica del decreto ingiuntivo.
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Segnalante
AVV. FEDERICO PEDONESE
AVV. FEDERICO PEDONESE
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