Segnalazione dell’Avv.Federico Pedonese del Foro di Lucca
Con la suddetta ordinanza, il Tribunale di Lucca, in un giudizio di opposizione all’atto di precetto con istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo, fondato su mutuo fondiario portante la somma di 237.405,62 euro, ha sospeso l’efficacia esecutiva del titolo opposto. Il Giudice toscano ha stabilito la sussistenza del fumus boni iuris rappresentato dell’eccezione che concerne la mancanza di titolarità dal lato attivo del rapporto per effetto dell’omessa produzione di contratto di cessione del credito, che vale a dimostrare che al successore a titolo particolare in una vicenda di cessione di crediti in blocco ex art. 58 T.U.B. sia stato trasferito anche lo specifico rapporto dedotto in giudizio (Cass. 24798/2020).
“Il G.I.,rilevato che appare assistita da verosimiglianza l’eccezione che concerne la mancanza di titolarità dal lato attivo del rapporto per effetto dell’omessa produzione di contratto di cessione del credito, che vale a dimostrare che al successore a titolo particolare in una vicenda di cessione di crediti in blocco ex art. 58 T.U.B. sia stato trasferito anche lo specifico rapporto dedotto in giudizio (Cass. 24798/2020), sospende l’efficacia esecutiva del titolo. Concede i termini di cui all’art. 183 6° comma c.p.c. con decorrenza dalla data di comunicazione della presente ordinanza. Rinvia per la decisione sulle istanze istruttorie all’udienza del 1° ottobre 2021 ore 9.30 Manda la cancelleria per le comunicazioni di rito”
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Segnalante
AVV. FEDERICO PEDONESE
AVV. FEDERICO PEDONESE
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