Segnalazione a cura dell’avv. Simona Magazzeno del Foro di Salerno
Il Regolamento Consob n. 16190/2007 nonché l’art 21 del Tuf prevedono stringenti obblighi informativi in capo agli intermediari finanziari i quali, prima di iniziare la prestazione di servizi di investimento devono, in ossequio ai principi di trasparenza, diligenza e correttezza, acquisire notizie sull’investitore circa la sua esperienza in materia di investimenti, la sua situazione finanziaria nonché la sua propensione al rischio onde ricercare lo strumento più pertinente al suo profilo, ponendo un preciso dovere di astensione dall’effettuare, operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione. Il non corretto adempimento, da parte dell’ intermediario, degli obblighi richiamati, sotto il profilo della non corretta rilevazione del profilo del cliente, comporta una responsabilità dell’intermediario sia contrattuale che precontrattuale che comporta la risoluzione del contratto oltre che il sorgere di obblighi risarcitori in capo alla Banca.
In virtù di quanto sopra esposto il Tribunale di Torino con la sentenza n 2120/2019 ha condannato la banca a risarcire il danno subito da una società investitrice in quanto “l’operazione non risultava appropriata al profilo di rischio di quest’ultima” considerata la mancanza di pregressa esperienza in materia di derivati.
E’ chiaro, dunque, che in virtù dei doveri di diligenza, correttezza e trasparenza l’intermediario finanziario deve attenersi alla regola dell’appropriatezza dello strumento avendo l’obbligo di raccogliere preventivamente informazioni in merito alla conoscenza ed esperienza del cliente nel settore dell’investimento e a formulare un giudizio di adeguatezza o non dell’operazione.
Allegato: Apri l'allegato
AVV. SIMONA MAGAZZENO
Lascia un commento